L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardo alle modalità di registrazione sul LUL dell’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto;
questo a seguito dell’intervento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (nota del 24 febbraio 2021, n. 337).
L'ipotesi a cui si fa riferimento è quella in cui in azienda siano stati sottoscritti accordi di forfetizzazione della indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario.
In sintesi, secondo l l'INL anche in caso di pagamento a forfait dello straordinario è comunque obbligatoria la registrazione dell’orario di lavoro effettivo:
questa si puo' annotare in un momento successivo rispetto al mese di competenza dallo svolgimento delle prestazioni lavorative, ma non piu' tardi di 4 mesi dopo
QUI un articolo di approfondimento
PhTima Miroshnichenko/Pexels
questo a seguito dell’intervento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (nota del 24 febbraio 2021, n. 337).
L'ipotesi a cui si fa riferimento è quella in cui in azienda siano stati sottoscritti accordi di forfetizzazione della indennità di trasferta e del compenso per lavoro straordinario.
In sintesi, secondo l l'INL anche in caso di pagamento a forfait dello straordinario è comunque obbligatoria la registrazione dell’orario di lavoro effettivo:
questa si puo' annotare in un momento successivo rispetto al mese di competenza dallo svolgimento delle prestazioni lavorative, ma non piu' tardi di 4 mesi dopo
QUI un articolo di approfondimento
PhTima Miroshnichenko/Pexels